Lo statuto - La Memoria Storica di Brisighella

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Lo statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
LA MEMORIA STORICA DI BRISIGHELLA
I Naldi - Gli Spada"

 
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
È
costituita una associazione culturale, non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c., denominata "La memoria storica di Brisighella - I Naldi - Gli Spada".
Articolo 2 - SEDE
L'Associazione ha sede legale in Brisighella (Ra), attualmente in Via Naldi 17. L'Assemblea potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede, con apposita delibera, però nell'ambito sempre nel capoluogo del Comune di Brisighella.
Articolo 3 - SCOPI SOCIALI
L'Associazione ha come scopo eminente lo studio, la ricerca, la divulgazione, l'interpretazione della storia, delle tradizioni, degli uomini della Chiesa, della cultura, dell'arte nel senso più ampio, nati o in stretto rapporto con il Comune di Brisighella.
L'associazione persegue la volontà di mantenere ed evidenziare il patrimonio storico culturale e difendere l'entità e l'identità della nostra terra di Brisighella con un rinnovato slancio culturale, divulgandone e valorizzando gli studi, le opere, anche con l'intento di ricondurre, al paese, tutte le opere che sono nate da idee, scritti, di brisighellesi.
In quest'ottica pertanto, col supporto di tutti coloro che costituiscono l'associazione con entusiasmo e impegno e l'appoggio concreto di tanti brisighellesi residenti e non, loro familiari e tutti coloro intimamente legati a Brisighella, l'associazione si propone di realizzare i suddetti scopi, promuovere e organizzare:
·    borse di studio, premi, incontri, convegni, congressi, seminari;
·    pubblicazioni di saggi e monografie ed opere in genere;
·    produrre documentari ed audiovisivi; svolgere ogni tipo di attività di ricerca metodologica circa l'attività e le opere  riguardanti l'identità e la memoria storica di Brisighella;
·    promuovere dibattiti e cenacoli letterari e artistici curandone l'organizzazione e la gestione;
·    archiviare, anche su supporto magnetico, previa acquisizione, ogni e qualsiasi dato inerente allo scopo;
·    divulgare questo patrimonio mediante editoria e/o produzione didattica in genere;
·    gestire congressi, archivi, biblioteche anche comunali;
·    catalogare, archiviare materiale di varia natura inerente alla vita e alla storia, agli uomini di Brisighella, eventualmente gestendo, con le debite autorizzazioni, musei o case - museo;
·    incentivare concretamente la preparazione e lo studio di giovani che, anche fuori dalla cerchia cittadina, meritino un riconoscimento per l'impegno culturale, storico e artistico, sulla memoria Storica di Brisighella.
Potrà inoltre promuovere realizzare e gestire incontri, partecipare con altre istituzioni ad iniziative culturali a livello di territorio.
Tutta questa attività, che, si conferma, non ha scopo di lucro, potrà essere svolta per conto proprio e/o per conto di terzi.
Al fine di raggiungere lo scopo, l'associazione potrà giovarsi della collaborazione di persone, anche estranee al suo organigramma, di strutture ed enti pubblici, di volontari e mecenati che ne condividano gli scopi e le aspettative.
Per il raggiungimento dello scopo potrà svolgere qualsiasi attività, oltre a quelle sopra indicate, nonché compiere tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.
Articolo 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione ""La memoria storica di Brisighella - I Naldi - Gli Spada" - è costituito da:
a)    fondo comune alimentato dai contributi degli associati, nonché dagli eventuali residui attivi;
b)    eventuali beni immobili e/o mobili acquistati con detti contributi;
c)    da qualsiasi liberalità pervenuta all'Associazione per essere impiegata nel perseguimento degli scopo sociali;
L'Associazione risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 5 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo, quello preventivo e il programma per il successivo esercizio. Il bilancio annuale economico-finanziario dell'Associazione sarà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Associazione.
Articolo 6 – SOCI
I soci di dividono nelle seguenti categorie:
a)    SOCI DI DIRITTO. Sono: il Cardinale Achille Silvestrini, gli ex sindaci del Comune di Brisighella e la sig. Velda Raccagni promotrice del progetto.    
b)    SOCI ONORARI E BENEMERITI. La qualifica di socio onorario si acquista per delibera del consiglio. Possono essere soci onorari le persone e gli enti che abbiano acquisito speciali meriti nei confronti della associazione o che, per formazione culturale, produzione in campo letterario, artistico, culturale, ecc. e/o abbiano effettivamente contribuito anche finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.
c)    SOCI SOSTENITORI. Lo sono tutte le persone o gli enti che aderiscono con firma all'albo dell'associazione senza quote. Il socio sostenitore s'impegna a collaborare fattivamente e materialmente alla realizzazione degli scopi sociali, prestando, sotto la direzione dei vari responsabili, la propria attività materiale e/o intellettuale
Tutti i soci, per quanto riguarda i loro rapporti con l'associazione, s'intendono elettivamente domiciliati presso la sede sociale. Ogni comunicazione potrà essere validamente fatta mediante affissione nell'albo tenuto presso la sede sociale.
Articolo 7 - ORGANI
Sono organi sociali:
1)    il Consiglio Direttivo
2)   l'Assemblea dei soci
3)   il Comitato Scientifico
Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un Presidente, da un massimo di tre membri rappresentanti gli ex Sindaci residenti nel capoluogo di Brisighella, dal coordinatore del Comitato Scientifico e dalla sig. Velda Raccagni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. In caso di mancanza di ex Sindaci residenti il numero sarà ridotto.
Il Segretario o il Tesoriere possono essere scelti anche fra i non soci.
Articolo 9 PRESIDENTE
Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice - Presidente e un Segretario (che curerà i rapporti con i soci tenendo aggiornato l'elenco soci) e il Tesoriere (che curerà l'aspetto fiscale e controllerà la regolare tenuta delle scritture contabili).
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Articolo 10 RIUNIONI
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alla realizzazione del programma culturale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Ogni consigliere potrà farsi rappresentare con delega scritta rilasciata ad altro consigliere, per singole riunioni. Non possono cumularsi più di due deleghe.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il consiglio Direttivo stabilisce annualmente il programma di attività della Associazione: dispone in merito alla realizzazione delle iniziative culturali programmate.
Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Presidente, ed in assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 11 ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione è convocata almeno una volta all'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario mediante comunicazione con affissione nell'albo presso la sede sociale, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per:
- approvare il rendiconto economico-finanziario annuale di ogni esercizio redatto dal consiglio direttivo;
-  approvare il bilancio di previsione;
-  eleggere i componenti gli organi sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
L'assemblea deve essere convocata a Brisighella e anche fuori della sede sociale.
Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti i soci di diritto, onorari, benemeriti e sostenitori.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta, anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.
L'assemblea di volta in volta, elegge il proprio Presidente, nomina un segretario e decide il sistema di votazione.
Per la validità della delibera occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni assembleari, i rendiconti e i bilanci verranno resi pubblici mediante l'affissione all'albo dell'associazione e/o forme ritenute idonee dal Consiglio.
Articolo 12 - COLLEGIO DEI REVISORI
E' facolta dell'assemblea dei soci richiedere la nomina di un collegio di revisori, costituito da un massimo di tre membri eletti dalla Assemblea dei Soci che resteranno in carica tre anni.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.
Articolo 13 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione è composto da un responsabile referente, con minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) settori con persone, anche non soci, di particolare competenza, che per l'indirizzo degli studi seguiti o per la loro attività di ricerca e di studio o l'appartenenza a specifici ambienti culturali, siano chiamate a farne parte dal Consiglio Direttivo rappresentanti le varie branche di studio.
Il responsabile del comitato Scientifico, nominato dal direttivo, coadiuva il Consiglio Direttivo al fine di salvaguardare l'osservanza del rigore scientifico nei lavori di ricerca e di studio a cura del centro stesso. Fornisce pertanto pareri e formula eventuali proposte di modifica o integrazione in merito ai lavori predetti.
Il Consiglio Direttivo può valersi inoltre dei pareri e delle indicazioni del Comitato Scientifico anche nella fase di programmazione della attività e nel corso della realizzazione delle varie iniziative programmate.
Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal responsabile referente. Nel caso di impossibilità di riunione, il consiglio Direttivo acquisisce i pareri dei singoli componenti del comitato.
I membri del comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 14 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato almeno da i tre quarti dei soci.
Articolo 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto e non diversamente stabilito nel presente statuto prevalgono le norme vigenti in materia di codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto
Brisighella 30 settembre 2003

Firmato: Achille Silvestrini, Achille Albonetti, Giuseppe Bartoli, Carlo Cavina, Vincenzo Galassini, Egisto Pelliconi, Lorenzo Petronici, Augusto Piccinini, Tiziano Samorè, Velda Raccagni.



 
 
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